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D.M. 13/12/2005-Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e Terna consentono di determinare, secondo la tabella seguente, il valore della capacità di importazione relativa alle varie frontiere, che potrà essere ridotto o aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verrà comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet da Terna, in funzione della capacità di importazione disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdì, sabato e domenica) e della momentanea indisponibilità di singole linee di interconnessione: VALORI IN MW Francia Svizzera Austria Slovenia Grecia Totale Inverno - giorno 2650-x1 3890-x2 220-x3 430-x4 500-x5 7690-x - Considerata l'assenza di un accordo tra Terna ed i gestori delle reti di trasmissione dei Paesi interconnessi e, di conseguenza, la necessità che la medesima Terna proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di importazione sulla capacità di interconnessione per il 50% della medesima capacità disponibile sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi tra le autorità nazionali di regolazione degli Stati confinanti e al netto della capacità già impegnata per l'esecuzione dei contratti pluriennali esistenti, stipulati anteriormente alla data del 19 febbraio 1997; - Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso; - Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro normativo a livello comunitario come richiamato al precedente considerato, è necessario individuare criteri di definizione e meccanismi di regolazione delle modalità di importazione di energia elettrica che assicurino un'applicazione evolutiva rispetto a quelli adottati negli anni precedenti, prevedendo soluzioni per la gestione delle congestioni sulle interconnessioni fondate su meccanismi di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1228/2003 e che al contempo garantiscano la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese; -Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni, e che a decorrere dal 1° gennaio 2005 è possibile sottoporre anche offerte di acquisto; -Considerato che: a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997; b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono in parte su frontiere con Paesi non appartenenti alla Comunità europea; c) l'energia elettrica sottesa ai medesimi contratti di importazione è destinata, per l'approvvigionamento del mercato vincolato, alla società Acquirente unico S.p.a. che utilizza la sopraccitata energia elettrica per finalità non commerciali, non agendo come un operatore di mercato; d) la capacità di trasporto in importazione dell'energia elettrica riservata fino ad oggi per l'esecuzione dei contratti pluriennali non è che una percentuale della capacità complessivamente disponibile sulla frontiera italo- francese, e che l'energia elettrica così importata rappresenta una quota marginale dell'offerta totale nel mercato rilevante italiano, non influenzando pertanto la concorrenza tra gli operatori del mercato; e) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo è stata estesa a tutti i clienti finali non domestici; f) per l'anno 2006, le previsioni sul fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse al Ministero delle attività produttive con nota del 1° dicembre 2005, prot. n. AU/P2005001271, indicano valori sostanzialmente comparabili a quelli registrati nel 2005; g) sono state effettuate le procedure competitive avviate dall'Acquirente unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2006 del mercato vincolato; h) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della capacità di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi; - Considerato che non sono state segnalate da Terna esigenze di ampliamento della attuale disponibilità del servizio di interrompibilità per l'anno 2006, che risultagià assicurato in base alle assegnazioni effettuate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, e che, pertanto, non è necessario attribuire priorità nelle assegnazioni di diritti di importazione ai sensi dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; - Ritenuta l'opportunità di prevedere, in attesa della definizione di accordi con le autorità svizzere, modalità transitorie per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantità di energia stimata per l'anno 2006 e con graduale recupero anche delle quote di energia aventi titolo eventualmente non transitate nell'anno precedente, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessità del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacità di importazione rispetto alla domanda complessiva; -Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, confermare temporaneamente i valori della capacità di interconnessione riservati nell'anno passato per il transito dell'energia elettrica destinata alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano; -Ritenuto che sia adeguato destinare per l'anno 2006 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacità di trasporto relativa ai citati contratti pluriennali di importazione, una quota della capacità complessivamente assegnabile dalle autorità italiane pari a quella assegnata per l'anno 2005, in considerazione della sostanziale stabilità del fabbisogno di energia elettrica di tale mercato; -Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato in ordine alle caratteristiche dei contratti di lungo termine quanto a mercati di destinazione e quota massima di capacità di trasporto occupata sulle frontiere, mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane, sia sulla frontiera svizzera sia sulla frontiera francese; - Ritenuto, peraltro, che tale riserva, nei limiti delle assegnazioni riconosciute negli anni precedenti, sia coerente con il principio di equa ripartizione della capacità di trasporto sulle frontiere tra mercato libero e mercato vincolato; -Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di importazione sulla capacità di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto; Decreta: Art.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: -assegnazione è l'attribuzione di diritti di importazione sulla capacità di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi tran- sfrontalieri di energia elettrica; -assegnatario è il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di importazione sulla capacità di trasporto in esito all'assegnazione; -Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; -capacità di trasporto è la massima potenza destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonchè ad un predefinito orizzonte temporale; -clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; -contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997; -frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante; -frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia; -frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera; - frontiera nord-est è l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia; -frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est; -Terna è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.; - mercato elettrico è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; punto di prelievo è il punto in cui l'energia elettrica è prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi; - Stato confinante è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; -zona di mercato è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica. Art. 2 - Oggetto e finalità 1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2006, al fine di: a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano; b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale; c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. 2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato; b) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali; c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato. |
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